Riciclata da una norma nazionale decaduta, ecco l’approvazione in Commissione regionale di un autentico mostro giuridico.
La LIPU intercetta l’ennesimo esempio di “analfabetismo giuridico”: Consiglieri regionali approvano in IV Commissione una norma derivante da un disegno di legge statale già rigettato dalla Conferenza Stato Regioni ! Nel 2010 il Ministro del Turismo Brambilla propose il Disegno di Legge (A.S. n. 2367) “Legge Quadro per la promozione del turismo sportivo per la realizzazione di impianti da golf” approvata dal Consiglio dei Ministri del 17/09/2010 e sottoposta al parere della Conferenza Stato Regioni. Obiettivo era promuovere il golf, ma non incentivandone l’attività da parte dei cittadini praticanti bensì consentendo la realizzazione di villaggi turistici, con procedure semplificate e in deroga ai vincoli, come premio a chi realizza i campi da golf. Come se a chi realizzasse un campo di calcio venisse concesso per premio di realizzare un villaggio turistico, a servizio dei calciatori ! Il disegno di legge passa dalla Conferenza Stato Regioni con un parere sfavorevole (11/94/CR6/C6 del 27.11.2011[1]) e la proposta di numerosi emendamenti. Nel parere, molto articolato, sono riportate le seguenti considerazioni: “A questo proposito si deve tener presente, infatti, che il golf è una pratica sportiva che implica una forte influenza ambientale: interessa una varietà rilevante di ambienti geografici, climatici e paesaggistici, e le ampie aree destinate a prato comportano una radicale modificazione dei territori, con conseguente sfruttamento delle risorse idriche, uso di pesticidi e diserbanti e mutamento della biodiversità. Per tali ragioni è opportuno valutare con attenzione la scelta delle zone dove insediare i campi da golf, con esclusione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in ossequio delle disposizioni della richiamata normativa. Infine, a rendere illegittimo il provvedimento in esame è la previsione delle deroghe di cui all’art. 4, laddove si intendono introdurre eccezioni a vincoli ambientali e paesaggistici inderogabili. In primo luogo preme sottolineare il mancato rispetto della normativa afferente la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle aree protette”. Si rammenta che la citata Legge Quadro, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale italiano, detta i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette. Per quanto sopra, si ribadisce l’opportunità, ravvisata dalla Commissione Turismo anche con l’assenso del Coordinamento Sport, che non si dia seguito al ddl in esame per come attualmente formulato.” Il richiamo ai SIC e ZPS, da parte delle Regioni non è casuale in quanto l’Italia è già stata condannata con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 giugno 2010 (Causa C-491/08), per la realizzazione di un campo da golf in Sardegna contravvenendo alle norme della Direttiva Habitat (92/43/CEE). Lo stesso Ministero dell’Ambiente (Prot. DPN-2010-D012903 del 10/06/2010, allegato dalle Regioni), evidenzia i rischi del contrasto con la normativa Comunitaria, oltre che la necessità di rispettare i vincoli delle aree protette. L’assurdità di quella norma era palese, il disegno di legge non fu convertito e decadde. Ma il 5.12.2011 entrano in scena i nostri Consiglieri: Marmo, primo firmatario, insieme a Schiavone, Palese, Negro, Friolo, Iurlaro, Caroppo, Pentassuglia, propongono una legge regionale dal titolo "Promozione del sistema golfistico regionale"[2]. La legge riprende abbastanza pedissequamente proprio la vecchia proposta governativa e per certi versi la rende ancora più assurda in quanto, dal rango di norma sottoordinata, consente di derogare a vincoli dello Stato, come quelli di cui al D.Lgs. 42/04 sui beni paesaggistici. E nella seduta del 4 Novembre scorso, la IV Commissione Consigliare Sviluppo Economico licenzia la proposta di legge con parere favorevole bipartisan: a favore PDL, UDC, parte del PD, oltre al Presidente Schiavone; contrari Epifani (PD) e SEL, astenuto il rappresentante de “la Puglia per Vendola”. “E’ assurdo - afferma Enzo Cripezzi, coordinatore della LIPU pugliese -, come può una Regione derogare a una norma statale, oltretutto su un bene Costituzionale come il paesaggio? E’ una previsione evidentemente incostituzionale ! “ Nessuno sembra essersi accorto dei plateali profili di incostituzionalità della norma, sebbene alcuni di questi consiglieri (es. Amati) siano perfino avvocati di professione ! Anzi, si assiste a valzer di pseudogiustificazioni dichiarate a conforto di tale approvazione. Sembra incredibile ma questi politici, non si capisce con quali competenze e quale legittimità, autoassolvono per legge i campi da golf ritenendo a priori che La realizzazione dei nuovi campi da golf e l’ampliamento di quelli già esistenti è compatibile con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali, e che automaticamente i progetti perseguono la …compatibilità con la tutela dei luoghi senza impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati. Nel loro mondo fiabesco, questi consiglieri dimenticano che esiste una specifica, obbligatoria normativa (regionale, nazionale e comunitaria), di Valutazione di Impatto Ambientale deputata a queste valutazioni e anche che l’Autorità Ambientale (che cura il settore VIA) della Regione ha approvato nel 2003 delle Linee Guida dal titolo “Golf e Ambiente. Impatti ambientali e indicazioni per la sostenibilità.”. Inoltre, concedono (art.7, c.4) anche ai privati ….la realizzazione di strutture ricettive connesse e complementari agli impianti sportivi, con un indice di fabbricabilità fondiaria complessiva pari a 0,06 mc/mq di cui minimo 0,02 mc/mq riservato d’obbligo per le strutture turistico ricettive, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di approvazione e/o delle zone tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successivo aggiornamento del d.l. n. 63 del 26 marzo 2008. E complementari cosa significa? Secondo il dizionario Sabatini “Che si aggiunge a qualcosa completandolo, anche se non è necessario. Da evidenziare che sui 0,06 mc/mq concessi solo 0,02 mc/mq sono riservati alle strutture ricettive e gli altri 0,04? villette da vendere? Di quali volumi parliamo? Se prendessimo come esempio la superficie del campo da golf di S. Domenico a Savelletri (Fasano) da 18 buche e una superficie di circa 80 ha, sarebbero circa 48.000 mc i volumi assentibili: colate di cemento! Una carenza normativa carica di possibili interpretazioni o contenziosi, anche perché qualcuno potrebbe inventarsi un campo da golf su 200 di ettari ! E fatti due calcoli……. L’art. 8 Deroga alla normativa urbanistica è veramente imperscrutabile: deroga agli strumenti urbanistici e statuisce che i campi e gli annessi villaggi turistici possono essere realizzati, nelle aree paesaggistiche vincolate, nelle aree protette, nelle aree ricomprese nei Piani di Bacino (idrografico) previo nulla osta o parere dell’ente. “Grottesco – continua Cripezzi -, prima si afferma la deroga e poi che, per realizzarla, ci vuole il parere dell’Ente competente! “ Ancora, questo aborto normativo prevede procedure semplificate di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/04 (Codice dei BB.CC e PP) ma già ritenute non applicabili da ANCI e UPI “non potendosi annoverare gli impianti golfistici tra gli interventi di lieve entità….”, dimenticando, ancora, che tale competenza è statale. In proposito la LIPU ha trasmesso immediatamente una nota all’Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale in ordine alle sue competenze, specificatamente sui contenuti sconcertanti e chiaramente illegittimi del provvedimento. Questa legge è una schifezza giuridica, in contrasto con le più elementari norme pianificatorie e di sostenibilità, insomma un enorme regalo alla speculazione edilizia spacciandola come sviluppo del turismo”. “La LIPU si pone il problema della conservazione della Natura, ma anche del Paesaggio, delle risorse idriche, del suolo… tutti valori non riproducibili – conclude Cripezzi -. E’ triste osservare con quanta disinvoltura, rappresentanti della cosa pubblica giochino con la “giurisprudenza creativa” su materie cosi delicate, favorendo di fatto interessi particolari a scapito di quelli collettivi.” Non si sa se questi consiglieri siano consapevoli di quanto emerse a carico del vecchio disegno di legge nazionale decaduto. Ora la LIPU ne denuncia le criticità insormontabili. Quanto basta perché si usi il buon senso: i consiglieri della IV Commissione onorino il ruolo per cui sono retribuiti e ritirino la proposta o il Presidente Vendola e il Consiglio Regionale si adoperino per respingerla senza appello. LIPU Puglia – 15.11.201